METIS Associazione Grossetana di Psicoterapeuti ad orientamento psicanalitico



“METIS” – ASSOCIAZIONE  DI PSICOTERAPIA AD ORIENTAMENTO PSICOANALITICO

STATUTO

ARTICOLO 1

E’ costituita “METIS - Associazione Grossetana di Psicoterapeuti ad Orientamento Psicoanalitico”, con sede legale in Grosseto, di seguito Associazione.

L’Associazione può dotarsi di sezioni e recapiti in Italia al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 2

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti obiettivi: a) favorire il confronto e  l’approfondimento della teorie psicoanalitiche e delle pratiche psicoterapeutiche orientate in senso analitico – intendendo come tali le applicazioni cliniche facenti riferimento alla teoria psicoanalitica classica, alla psicologia analitica, alla psicologia individuale e ai diversi filoni teorici ad impronta psicoanalitica sviluppatisi a  partire dall’originario modello freudiano –  promuovendo uno scambio di esperienze tra psicoterapeuti medici o psicologi operanti sia nel servizio sanitario nazionale che liberi professionisti e che hanno effettuato un training personale a indirizzo analitico b) realizzare iniziative per l’aggiornamento professionale e la formazione permanente dei medici e degli psicologi, anche secondo quanto previsto in materia di obbligo alla formazione continua dal D.L. 19.6.1999 n.229 e con l’eventuale collaborazione di enti pubblici o privati c) promuovere, realizzare e diffondere iniziative divulgative in genere, anche a mezzo stampa o con sistemi elettronici, finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità della psicologia e della psicoterapia d) promuovere e realizzare iniziative di carattere scientifico, attività di ricerca, consulenze e) realizzare programmi e interventi per l’educazione alla salute e la promozione del benessere psicologico della popolazione f) organizzare incontri, convegni, seminari e quant’altro riterrà utile al fine di meglio perseguire gli scopi sociali g) operare in collaborazione con gli enti pubblici, con le associazioni e con i privati per

 

lo sviluppo delle conoscenze psicologiche e psicoterapeutiche h)offrire a studenti, laureati in psicologia e specializzandi in psicoterapia esperienze di tirocinio secondo le normative e le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 4

L’adesione all’Associazione è possibile in qualità di: a)socio fondatore b)socio ordinario c)socio onorario d)socio aderente

Sono soci fondatori i firmatari del verbale di costituzione dell’Associazione e del presente statuto.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’associazione e risultano essere laureati in medicina o psicologia, iscritti ai rispettivi albi professionali con autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica e che hanno effettuato una psicoterapia personale a indirizzo analitico.

Sono soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti nella diffusione della cultura psicologica e della teoria e della clinica psicoanalitica. La loro nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea dei soci.

Sono soci aderenti coloro che aderiscono all’associazione perché interessati ad usufruirne dei servizi.

Possono essere soci ordinari o soci aderenti coloro che, avendone fatto relativa domanda e impegnandosi ad ottemperare alle disposizioni dello Statuto, vengono accettati come tali a discrezionale e insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori e ordinari hanno diritto a prendere parte alle assemblee, al voto e ad essere eletti a cariche sociali purché in regola col pagamento delle quote sociali.

I soci onorari hanno diritto al voto e sono esonerati dal pagamento delle quote sociali.

I soci aderenti, purché in regola col pagamento delle quote sociali, possono partecipare alle assemblee con diritto di voto.

 

 

 

ARTICOLO 5

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota iniziale di  iscrizione e di una quota annuale finalizzata a consentire il funzionamento e l’attuazione dei programmi dell’Associazione. Le quote sono determinate dal Consiglio Direttivo. I soci devono comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall’Associazione; devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi, favorendo con la loro azione gli interessi dell’Associazione.

ARTICOLO 6

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7

Le entrate dell’Associazione cono costituite da: 1) quote di iscrizione e quote annuali a carico dei soci 2)  versamenti volontari degli associati 3) contributi da Enti pubblici, istituti di credito ed Enti in genere 4) sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati 5) proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.

ARTICOLO 8

E’ vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, anche in caso di scioglimento dell’associazione.

ARTICOLO 9

Organi dell’Associazione sono: 1) l’assemblea dei soci 2) il Consiglio Direttivo 3) il Presidente e il Vice presidente 4) il Collegio dei Sindaci revisori.

 

ARTICOLO 10

L’assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno; può essere inoltre convocata su richiesta di almeno un  terzo dei soci e negli altri casi previsti dallo Statuto o dalla legge.

La comunicazione a ciascun socio della convocazione dell’assemblea deve avvenire almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo della

riunione e la data e l’ora stabilita per la prima e la seconda convocazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente. Delle riunioni deve redigersi il verbale.

 

 

ARTICOLO 11

L’assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge e rinnova anche parzialmente i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori; approva e modifica il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione; ratifica le delibere del Consiglio Direttivo; impartisce le direttive generali di azione dell’Associazione e delibera sulle attività attinenti alla gestione dell’Associazione riservate alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge; delibera sull’esclusione del socio.

L’assemblea è validamente costituita qualora sia presente la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 12

L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione, sulla nomina dei liquidatori e dei loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento di sua competenza per legge. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda con almeno metà dei soci. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci e in seconda col voto favorevole di metà più uno degli intervenuti.

 

 

 

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea. Il numero dei consiglieri che compongono il Direttivo non può essere inferiore a 3 e superiore a 5. Il Consiglio Direttivo dovrà essere composto per almeno un terzo da soci fondatori, a meno che non sussistano candidature da parte degli stessi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili. La decadenza avviene per dimissioni o dopo tre assenze ingiustificate. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all’elezione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, nomina il  Tesoriere e il Segretario  ed è investito dei  più  ampi poteri  per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione a esclusione di quegli atti che sono di specifica competenza dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque, ogni semestre. E’altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione, e dovrà essere effettuata almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità vale il voto del Presidente. Non è ammessa delega, neanche a un altro componente del Consiglio. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio provvede a sostituirli. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o vice Presidente il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri un nuovo Presidente o vice Presidente che ricopre l’incarico fino all’assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall’ufficio in occasione di tale assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l’intero Consiglio Direttivo, in questo caso è il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori a convocare l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

 

ARTICOLO 14

Il Presidente del Consiglio Direttivo e dell’Associazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e a lui spettano la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi. In caso di impedimento del Presidente la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

Il Segretario collabora col Presidente e redige i verbali delle assemblee.

Il Tesoriere cura l’aggiornamento della contabilità e custodisce valori e incassi.

 

ARTICOLO 15

Il collegio dei sindaci revisori è composto da un massimo di  tre membri, scelti anche al di fuori dei soci. I membri del collegio scelgono al proprio interno un Presidente e durano in carica tre anni.Il collegio dei Sindaci controlla la regolarità dell’andamento amministrativo e relaziona all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. I membri del collegio dei sindaci revisori assistono alle riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l’approvazione del bilancio. Il Presidente può invitarli ad assistere ad altre riunioni ove ne ravvisi l’opportunità in relazione all’ordine del giorno.

 

ARTICOLO 16

Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti; il Consiglio Direttivo stabilisce la misura del rimborso delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle propri funzioni.

 

ARTICOLO 17

In deroga a quanto previsto negli articoli precedenti la prima nomina degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei sindaci, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario) è effettuata dall’assemblea costituente dei soci fondatori.

 

ARTICOLO 18

L’assemblea approva, su proposta del Comitato Direttivo, un Regolamento interno per l’applicazione del presente Statuto e per assicurare il miglior funzionamento dell’associazione.

ARTICOLO 19

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori che devolveranno il patrimonio a favore di un’altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

 

ARTICOLO 20

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge. Tali norme, che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali sanciti dallo statuto, hanno efficacia statutaria.