“METIS” – ASSOCIAZIONE DI PSICOTERAPIA AD ORIENTAMENTO PSICOANALITICO
STATUTO
ARTICOLO 1
E’ costituita “METIS - Associazione Grossetana di
Psicoterapeuti ad Orientamento Psicoanalitico”, con sede legale in Grosseto, di
seguito Associazione.
L’Associazione può dotarsi di sezioni e recapiti
in Italia al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività necessarie al
raggiungimento degli scopi sociali.
ARTICOLO 2
La durata dell’Associazione è a tempo
indeterminato.
ARTICOLO 3
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue i
seguenti obiettivi: a) favorire il confronto e
l’approfondimento della teorie psicoanalitiche e delle pratiche
psicoterapeutiche orientate in senso analitico – intendendo come tali le
applicazioni cliniche facenti riferimento alla teoria psicoanalitica classica,
alla psicologia analitica, alla psicologia individuale e ai diversi filoni
teorici ad impronta psicoanalitica sviluppatisi a partire dall’originario modello freudiano – promuovendo uno scambio di esperienze tra
psicoterapeuti medici o psicologi operanti sia nel servizio sanitario nazionale
che liberi professionisti e che hanno effettuato un training personale a
indirizzo analitico b) realizzare iniziative per l’aggiornamento professionale
e la formazione permanente dei medici e degli psicologi, anche secondo quanto
previsto in materia di obbligo alla formazione continua dal D.L. 19.6.1999
n.229 e con l’eventuale collaborazione di enti pubblici o privati c)
promuovere, realizzare e diffondere iniziative divulgative in genere, anche a
mezzo stampa o con sistemi elettronici, finalizzate alla valorizzazione delle
peculiarità della psicologia e della psicoterapia d) promuovere e realizzare
iniziative di carattere scientifico, attività di ricerca, consulenze e)
realizzare programmi e interventi per l’educazione alla salute e la promozione
del benessere psicologico della popolazione f) organizzare incontri, convegni,
seminari e quant’altro riterrà utile al fine di meglio perseguire gli scopi
sociali g) operare in collaborazione con gli enti pubblici, con le associazioni
e con i privati per
lo sviluppo delle conoscenze psicologiche e
psicoterapeutiche h)offrire a studenti, laureati in psicologia e specializzandi
in psicoterapia esperienze di tirocinio secondo le normative e le disposizioni
di legge vigenti.
ARTICOLO 4
L’adesione all’Associazione è possibile in qualità
di: a)socio fondatore b)socio ordinario c)socio onorario d)socio aderente
Sono soci fondatori i firmatari del verbale di
costituzione dell’Associazione e del presente statuto.
Sono soci ordinari coloro che aderiscono
all’associazione e risultano essere laureati in medicina o psicologia, iscritti
ai rispettivi albi professionali con autorizzazione all’esercizio dell’attività
psicoterapeutica e che hanno effettuato una psicoterapia personale a indirizzo
analitico.
Sono soci onorari coloro che si sono
particolarmente distinti nella diffusione della cultura psicologica e della
teoria e della clinica psicoanalitica. La loro nomina è deliberata dal
Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea dei soci.
Sono soci aderenti coloro che aderiscono
all’associazione perché interessati ad usufruirne dei servizi.
Possono essere soci ordinari o soci aderenti
coloro che, avendone fatto relativa domanda e impegnandosi ad ottemperare alle
disposizioni dello Statuto, vengono accettati come tali a discrezionale e
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
I soci fondatori e ordinari hanno diritto a
prendere parte alle assemblee, al voto e ad essere eletti a cariche sociali
purché in regola col pagamento delle quote sociali.
I soci onorari hanno diritto al voto e sono
esonerati dal pagamento delle quote sociali.
I soci aderenti, purché in regola col pagamento
delle quote sociali, possono partecipare alle assemblee con diritto di voto.
ARTICOLO 5
Gli associati sono tenuti al versamento di una
quota iniziale di iscrizione e di una
quota annuale finalizzata a consentire il funzionamento e l’attuazione dei
programmi dell’Associazione. Le quote sono determinate dal Consiglio Direttivo.
I soci devono comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti
contrattuali posti in essere dall’Associazione; devono osservare lo Statuto, il
Regolamento interno e le deliberazioni degli organi, favorendo con la loro
azione gli interessi dell’Associazione.
ARTICOLO 6
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 7
Le entrate dell’Associazione cono costituite da:
1) quote di iscrizione e quote annuali a carico dei soci 2) versamenti volontari degli associati 3)
contributi da Enti pubblici, istituti di credito ed Enti in genere 4)
sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati 5) proventi connessi
allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.
ARTICOLO 8
E’ vietata la distribuzione degli avanzi di
esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, anche in caso di
scioglimento dell’associazione.
ARTICOLO 9
Organi dell’Associazione sono: 1) l’assemblea dei
soci 2) il Consiglio Direttivo 3) il Presidente e il Vice presidente 4) il
Collegio dei Sindaci revisori.
ARTICOLO 10
L’assemblea è convocata dal Presidente almeno una
volta all’anno; può essere inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei soci e negli altri casi previsti
dallo Statuto o dalla legge.
La comunicazione a ciascun socio della
convocazione dell’assemblea deve avvenire almeno 10 giorni prima della data
fissata e deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo della
riunione e la data e l’ora stabilita per la prima
e la seconda convocazione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in
caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente. Delle riunioni deve
redigersi il verbale.
ARTICOLO 11
L’assemblea ordinaria approva il bilancio
preventivo e consuntivo; elegge e rinnova anche parzialmente i membri del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori; approva e modifica il
Regolamento per il funzionamento dell’Associazione; ratifica le delibere del
Consiglio Direttivo; impartisce le direttive generali di azione
dell’Associazione e delibera sulle attività attinenti alla gestione
dell’Associazione riservate alla sua competenza dal presente Statuto o dalla
legge; delibera sull’esclusione del socio.
L’assemblea è validamente costituita qualora sia
presente la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente
costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci. Le delibere, sia in
prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.
ARTICOLO 12
L’assemblea straordinaria è convocata dal
Presidente su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo. L’Assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sull’eventuale
scioglimento dell’Associazione, sulla nomina dei liquidatori e dei loro poteri,
nonché su qualsiasi altro argomento di sua competenza per legge. L’Assemblea è
valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in
seconda con almeno metà dei soci. L’Assemblea straordinaria in prima
convocazione delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci e in seconda
col voto favorevole di metà più uno degli intervenuti.
ARTICOLO 13
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea. Il
numero dei consiglieri che compongono il Direttivo non può essere inferiore a 3
e superiore a 5. Il Consiglio Direttivo dovrà essere composto per almeno un
terzo da soci fondatori, a meno che non sussistano candidature da parte degli
stessi.
Il
Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili.
La decadenza avviene per dimissioni o dopo tre assenze ingiustificate. Il
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all’elezione elegge tra i
suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, nomina il Tesoriere e il Segretario ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione a esclusione di quegli atti che sono di specifica competenza
dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato dal
Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque, ogni semestre.
E’altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La
convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione,
e dovrà essere effettuata almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in
caso di urgenza, due giorni prima.
Le
deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità vale il voto del
Presidente. Non è ammessa delega, neanche a un altro componente del Consiglio.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri il
Consiglio provvede a sostituirli. Se un consigliere cessato ricopriva la carica
di Presidente o vice Presidente il Consiglio così reintegrato sceglie tra i
suoi membri un nuovo Presidente o vice Presidente che ricopre l’incarico fino
all’assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall’ufficio in
occasione di tale assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri
decade l’intero Consiglio Direttivo, in questo caso è il Presidente del
Collegio dei Sindaci Revisori a convocare l’assemblea per la nomina del nuovo
Consiglio.
ARTICOLO 14
Il Presidente del Consiglio Direttivo e dell’Associazione
dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità
generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e a lui
spettano la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi. In
caso di impedimento del Presidente la rappresentanza e la firma sociale
spettano al Vice Presidente.
Il Segretario collabora col Presidente e redige i
verbali delle assemblee.
Il Tesoriere cura l’aggiornamento della
contabilità e custodisce valori e incassi.
ARTICOLO 15
Il collegio dei sindaci revisori è composto da un
massimo di tre membri, scelti anche al
di fuori dei soci. I membri del collegio scelgono al proprio interno un
Presidente e durano in carica tre anni.Il collegio dei Sindaci controlla la
regolarità dell’andamento amministrativo e relaziona all’assemblea in occasione
dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. I membri del collegio
dei sindaci revisori assistono alle riunioni dell’assemblea e del Consiglio
Direttivo che hanno per oggetto l’approvazione del bilancio. Il Presidente può
invitarli ad assistere ad altre riunioni ove ne ravvisi l’opportunità in
relazione all’ordine del giorno.
ARTICOLO 16
Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono
gratuiti; il Consiglio Direttivo stabilisce la misura del rimborso delle spese
sostenute dagli eletti nello svolgimento delle propri funzioni.
ARTICOLO 17
In deroga a quanto previsto negli articoli
precedenti la prima nomina degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio
dei sindaci, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario) è effettuata
dall’assemblea costituente dei soci fondatori.
ARTICOLO 18
L’assemblea approva, su proposta del Comitato
Direttivo, un Regolamento interno per l’applicazione del presente Statuto e per
assicurare il miglior funzionamento dell’associazione.
ARTICOLO 19
Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria che
provvede alla nomina di uno o più liquidatori che devolveranno il patrimonio a
favore di un’altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità.
ARTICOLO 20
Per tutto quanto non è contemplato nel presente
statuto valgono le norme di legge. Tali norme, che devono in ogni caso non
contrastare con i principi generali sanciti dallo statuto, hanno efficacia statutaria.